Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa - ODV
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Agevolazioni fiscali:

LE AGEVOLAZIONI FISCALI previste per i disabili e in particolare per i non vedenti e gli ipovedenti sono diverse:

  • DEDUZIONE DAL REDDITO IMPONIBILE PREVISTA PER LA PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI UN FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP.
    La deduzione si appica se il figlio è fiscalmente a carico di uno dei genitori, il che può avvenire solo se il reddito personale del figlio non supera un importo assai modesto.
    Va peraltro ricordato che al raggiungimento di tale reddito non concorrono né la pensione né l'assegno di accompagnamento.
  • LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DEGLI AUSILI TECNICI
    sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% del prezzo (D.P.R. 917/86, art. 13-bis, comma 1°, lett. c).
  • CON L’ACQUISTO DI UN AUTOMOBILE
    di cilindrata non superiore a 2000 cc se alimentata a benzina e 2800 cc se diesel è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta fino ad un massimo di L. 35.000.000, pari a € 18075,99. La detrazione può essere fatta in unica soluzione o nell'arco dei quattro anni successivi. L'agevolazione può essere goduta una volta ogni quattro anni, salvo il caso di furto o incendio doloso dell'automobile. La risoluzione n. 306/2002 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono detraibili anche le spese per l'adattamento del veicolo (non necessario per il trasporto dei ciechi) e la manutenzione straordinaria. Non sono ammesse quelle che riguardano l'ordinaria manutenzione ordinaria (ad esempio, carburante, lubrificante, pneumatici, premi assicurativi). Le spese di manutenzione straordinaria concorrono alla formazione del limite massimo di 18.075,99 euro utilizzabile nel quadriennio per l'acquisto del veicolo.
    Per le automobili intestate ai disabili o a familiari dei quali i disabili stessi siano fiscalmente a carico sono previste anche l'IVA AGEVOLATA AL 4% e l'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (L. 342/2000, art. 50). Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto -ovviamente- alcun adattamento dell'autovettura, come avviene invece per i disabili motori. È necessario fare una apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, che, una volta verificati i requisiti, rilascia un certificato che sostituisce la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, che ha sostituito l'esposizione del bollo sul parabrezza dell'automobile.
    L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 8 agosto 2005 n. 117/E, ha precisato che "Tutti gli optional comprati contestualmente all'autovettura costituiscono parte integrante della stessa e quindi usufruiscono dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
    Per quanto riguarda la tassa di iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), essa è di competenza provinciale. La legge prevede l'esenzione solo per i veicoli adattati. Nulla vieta che l'Amministrazione Provinciale possa prevedere agevolazioni in tal senso. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'ACI.
  • PER IL CANE GUIDA
    la legge consente di detrarre una cifra forfettaria pari a € 516,47 comprensiva di tutte le spese di mantenimento dell'animale.
  • LE SPESE MEDICHE,
    comprese quelle per interventi chirurgici, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF (art. 10, lett. b, del testo unico sulle imposte dirette sopra citato).
  • RIGUARDO L’ESENZIONE DALLA TASSA DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE PER I BENEFICIARI DISABILI GRAVI,
    la L. 388/2000 aveva stabilito tale esenzione se l'importo complessivo del lascito non superava L. 1.000.000.000. Successivamente la L. 383/2001 ha abolito l'imposta di successione e di donazione, sottoponendo i trasferimenti di valore superiore a € 180.759,91 alle imposte previste per gli atti a titolo oneroso. Poiché per questi ultimi non sono previste esenzioni, è da ritenere che il disabile che riceva per successione o donazione beni immobili per un valore superiore alla cifra sopra indicata, debba pagare l'imposta prevista per il corrispondente trasferimento a titolo oneroso (vendita, costituzione di usufrutto, ecc.).
  • AGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E PER L’ASSISTENZA PERSONALE O FAMILIARE (colf e badanti),
    è possibile dedurre dal reddito imponibile gli oneri contributivi relativi, nonché le spese sostenute per il loro compenso fino ad un importo massimo di 1.820 euro annui (D.P.R. 917/86, art. 10, comma 2°).
  • PER TUTTI GLI STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI
    rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, Il D.M. 14 marzo 1998 ha stabilito l'applicazione dell'IVA agevolata nella misura del 4%.
    Si tratta di qualsiasi apparecchiatura o dispositivo basato su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricato o di comune reperibilità, preposto ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura da parte dei soggetti disabili.
    Per poter ottenere tale agevolazione occorrono due requisiti:
    • il certificato di invalidità attestante la minorazione visiva ovvero la relativa autocertificazione;
    • un ulteriore certificato rilasciato dall'oculista della ASL attestante il collegamento funzionale tra lo strumento che si intende acquistare e la minorazione visiva. Questo secondo certificato non può essere sostituito dall'autocertificazione.
    Tali certificati vanno consegnati al rivenditore, il quale nella fattura indicherà che l'IVA applicata è del 4% ai sensi del D.M. 14 marzo 1998.
  • IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
    I Comuni possono prevedere delle riduzioni dell'ICI se l'immobile è di proprietà di un disabile o di persona della quale il disabile stesso sia fiscalmente a carico.
  • ULTERIORI AGEVOLAZIONI A SEGUITO DEL "RICCOMETRO".
    Il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), conosciuti anche con il nome complessivo di "riccometro". Le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di servizi pubblici possono prevedere particolari agevolazioni se i valori dell'ISE e dell'ISEE non superano un determinato ammontare. La presenza di un disabile all'interno del nucleo familiare contribuisce a ridurre il valore complessivo dell'ISE e dell'ISEE. I certificati ISE e ISEE vengono rilasciati dall'INPS su presentazione di apposita domanda debitamente compilata, con l'indicazione dei redditi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare.
    A mero titolo esemplificativo ricordiamo che la Telecom Italia pratica uno sconto del 50% del canone di abbonamento per gli utenti residenziali se l'ISEE dell'intestatario dell'utenza telefonica non supera un determinato valore. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio della Telecom competente per territorio o chiamare il 187.

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