Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa - ODV
CONTENUTI:

La firma:

Non è difficile per un cieco imparare a tracciare con la penna la propria firma, ma quale valore legale può avere la firma di chi non può leggere ciò che sta firmando? E che dire del fatto che spesso la firma tracciata da un non vedente è illeggibile? Queste questioni sono state risolte dalla legge n. 18 del 3 febbraio 1975, la quale afferma che la firma apposta da un cieco in calce ad un documento è pienamente valida ed obbliga il cieco al rispetto di quanto contenuto nel documento. Il non vedente ha la facoltà di farsi assistere durante la sottoscrizione o anche di far redigere l'atto ad un'altra persona. In questi casi l'assistente dovrà apporre la propria firma sotto quella del cieco, indicando rispettivamente se si tratta di "testimone" o di "assistente alla redazione dell'atto". La presenza di due testimoni è obbligatoria esclusivamente nel caso in cui il cieco non sia in grado di firmare.
La legge n. 18 del 1975 non si applica agli atti nei quali interviene un notaio, in quanto la legge notarile (del 1913) parla di "sottoscrizione", intendendo con ciò affermare che chi sottoscrive l'atto può avere diretta conoscenza di quanto vi è scritto. Inoltre la legge notarile detta norme specifiche nell'ipotesi in cui la persona non sa leggere, intendendo con questa espressione anche coloro che non possono materialmente leggere l'atto pubblico o la scrittura privata da autenticare. In questi casi sarà dunque necessario farsi assistere da due testimoni.
È auspicabile che l'introduzione della firma digitale (un tesserino magnetico contenente un codice che identifica la persona in maniera inequivocabile) possa rimuovere gli ultimi ostacoli che impediscono ai non vedenti di essere autonomi nella vita giuridica e nei rapporti d'affari.

Torna indietro