Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa - ODV
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Pensionamento anticipato:

La legge 120 del 1991 prevede che i lavoratori ciechi ed ipovedenti possano usufruire di un mese di contribuzione figurativa per ogni tre mesi di lavoro effettivamente prestato. Ciò consente ai privi della vista di ottenere l'anzianità contributiva richiesta dalla legge per andare in pensione prima degli altri lavoratori. La legge 388/2000 ha stabilito una agevolazione simile anche per gli invalidi civili con una invalidità superiore al 74%. Vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, con un limite massimo di contribuzione pari a 5 anni. Se la minorazione visiva è intervenuta successivamente all'inizio dell'attività lavorativa, i benefici sopra menzionati valgono solo dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di ciecità o di invalidità. IL non vedente potrà avvalersi di entrambi i benefici se, oltre alla cecità, presenta una ulteriore minorazione che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile.
L'art. 9 della Legge 218/1952 ha ridotto di cinque anni l'età pensionabile per i lavoratori ciechi, cioè l'età compiuta la quale il lavoratore ha diritto a percepire la pensione di vecchiaia. Il beneficio può essere fruito solo se sono trascorsi almeno 10 anni dalla data dell'assunzione e se risultino versati o accreditati contributi pensionistici pari ad almeno altrettanti anni ridotti di un terzo. Tale norma è stata fatta salva dall'art. 1 comma 6° del D.Lgs. 503/1992 e dalle riforme successive. Pertanto si dovranno sottrarre 5 anni dall'età prevista per la pensione di vecchiaia valida nel momento in cui il lavoratore matura il diritto di andare in pensione.
Se la perdita della vista intervenuta durante il periodo lavorativo comporta la totale incapacità di svolgere l'attività lavorativa, è possibile ottenere la pensione di inabilità, purché siano stati versati contributi previdenziali pari ad almeno 5 anni e comunque a 3 anni negli ultimi 60 mesi. Tale pensione, sottoposta a limiti di reddito, è cumulabile con quella derivante dallo stato di cieco civile o invalido civile.

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