Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa - ODV
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Permessi speciali per i lavoratori non vedenti:

L'art. 33 comma 6° della legge 104/92 consente ai lavoratori ciechi ed ipovedenti, che siano dichiarati in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della stessa legge, di poter usufruire alternativamente di un permesso retribuito di due ore al giorno o di tre giorni al mese anche consecutivi. Tale agevolazione è stata pensata per consentire al disabile di sottoporsi a controlli, cure o terapie riabilitative. Tuttavia le norme regolamentari che hanno definito il procedimento da seguire per ottenere tali permessi (richiesta diretta al datore di lavoro) non richiedono che il disabile indichi lo scopo per il quale domanda il permesso.
I permessi di tre giorni al mese possono essere usufruiti anche dai familiari entro il terzo grado, purché provino di prestare assistenza continuativa all'handicappato grave. Non è più richiesto, come una volta, che chi ne usufruisce conviva con l'handicappato. L'INPS ha stabilito come criterio per valutare la congruità della domanda che l'assistito non viva a più di un'ora di distanza da chi lo assiste. Questi soggetti hanno anche diritto a rifiutarsi di prestare lavoro notturno. mentre nulla è detto per quanto riguarda il lavoro notturno dei disabili. Pertanto è da ritenere che, qualora non sussistano ragioni cliniche che sconsiglino il lavoro notturno da parte del cieco o dell'ipovedente, questi sia tenuto a prestarlo.
I permessi sopra descritti non incidono negativamente sul diritto alle ferie, sulla tredicesima mensilità e sul diritto alla pensione di anzianità, poiché sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa.
Il minorato visivo ed i familiari con lui conviventi hanno inoltre diritto, se lavoratori, a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso (art. 33 comma 5°).
L'art. 80 della L. 388/2000 prevede un congedo speciale che può durare fino a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del parente convivente con un handicappato in situazione di gravità.
Tutti questi permessi possono essere usufruiti dal parente convivente lavoratore anche in presenza di altro parente convivente o non convivente che non ne abbia diritto, ad esempio perché studente o disoccupato. La Corte costituzionale ha stabilito che i fratelli del disabile possono usufruire dei permessi non solo in caso di morte dei genitori, ma anche in caso di impossibilità per gli stessi di prestare assistenza al figlio disabile.
La materia dei congedi parentali è stata da ultimo risistemata mediante il D.Lgs. 151/2001 (vedere in particolare l'art. 42).

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