Associazione Pugliese per la Retinite Pigmentosa - ODV
CONTENUTI:

Riconoscimento giuridico degli ipovedenti:

Per ipovedenti, generalmente, si intendono coloro che hanno grossi problemi di vista ma non così tanto da essere definiti non vedenti. Si calcola che in Italia siano circa un milione ed una buona percentuale è data anche dalla nostra patologia in fase non avanzata.
Il primo testo legislativo che menziona gli ipovedenti risale al 1984 (decreto ministeriale sulla fornitura di protesi da parte del Servizio Sanitario Nazionale).

Dove, invece, viene affrontata giuridicamente la sua definizione, è nella legge n.138 del 3 aprile 2001, che distingue tra:

  • ipovedenti gravi
    coloro che hanno un visus compreso tra 1/20 e 1/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 10% e il 30%;
  • ipovedenti medio-gravi
    coloro che hanno un visus compreso tra 1/10 e 2/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 30% e il 50%;
  • ipovedenti lievi
    coloro che hanno un visus compreso tra 2/10 e 3/10 oppure una riduzione del campo visivo tra il 50% e il 60%.


È importante sottolineare che solo gli ipovedenti gravi hanno diritto alla pensione e possono usufruire di alcune agevolazioni previste per i non vedenti, quali il collocamento obbligatorio come centralinisti o massofisioterapisti. Gli altri ipovedenti possono, invece, rientrare nella categoria degli invalidi con diversa percentuale di invalidità e conseguentemente diversi benefici economici e lavorativi.

Concludiamo questa sessione riportando l’importante messaggio N. 003525 dell’11 febbraio 2008 emanato dalla Commissione Medica Superiore dell’INPS, che dovrebbe contribuire a risolvere l’annoso problema del corretto riconoscimento formale della minorazione visiva connessa agli stadi di ipovisione grave (c.d. “decimisti”).
Infatti, sovente è stato ripetutamente segnalato che i soggetti che rientrano nella definizione di cui all’articolo 4 della legge 138/2001 talvolta vengono erroneamente ricompresi tra gli invalidi civili, dal momento che manca una apposita voce di classificazione nel verbale di visita medica usualmente utilizzato, oppure, in altri casi, nel suddetto verbale non viene riportato in maniera esatta il residuo visivo, o, ancora, manca del tutto la misurazione del campo residuo visivo. E ciò, ovviamente, con tutte le immaginabili conseguenze negative sulla possibilità di usufruire dei benefici collegati allo status di minorato della vista.
Al riguardo, nel suddetto messaggio, indirizzato alle Commissioni Mediche di Verifica Provinciali, si legge testualmente quanto segue:
«Si rammenta che per i soggetti di cui all’art. 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138 (portatori di un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore con idonea correzione e/o portatori di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30% indipendentemente dall’acutezza visiva centrale) sono previste agevolazioni di natura fiscale e lavorativa.
Onde poter usufruire di tali agevolazioni, per i medesimi soggetti è necessario che il verbale ASL, essendo l’unico documento utile per ottenere il godimento dei benefici, rechi la specifica dicitura “soggetti di cui all’art. 4 della Legge 138/2001”. Di talché, è obbligatorio, di concerto con il medico rappresentante di categoria U.I.C., qualora il Verbale ASL fosse carente della suddetta specifica indicazione, provvedere alla sospensione del Verbale in questione con rinvio alla ASL motivato da richiesta della opportuna modifica integrativa.»

Torna indietro